Regolamento del Palio, una revisione opportuna

Trecento anni dopo (1721) la pubblicazione della prima stampa del regolamento del Palio e venti anni dopo l’ultima modifica (1999), si è attuata una revisione delle norme che regolano l’organizzazione del Palio di Siena (che non è una rievocazione storica al contrario di quanto deciso dal Comune di Siena con la richiesta di iscrizione all’Albo regionale).
Il primo articolo preso in considerazione è il n. 2 quello che regola l’effettuazione del Palio Straordinario. Siccome fino ad ora, solo l’attuale Sindaco non aveva capito la parola “tempestivamente” riferita ai tempi di richiesta (per fortuna… mi verrebbe da dire) si è preferito mettere una data certa di scadenza: il 31 marzo.
L’articolo 15, che riguarda l’eleggibilità del Capitano (ed, a cascata, anche dei mangini, dei barbareschi, vice barbareschi e veterinari di Contrada), ha introdotto una precisazione doverosa. La condanna del reato non colposo, che blocca l’eleggibilità, d’ora in poi deve essere definitiva.
Un’altra modifica importante è quella dell’articolo 37 sulla presentazione dei cavalli. Anche i Capitani, seppure solo consultivamente, possono partecipare alle decisioni di esclusione dei cavalli dalla previsita. Inoltre, per la prima volta nella storia, viene citato “il Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio”. Fino ad ora tale specifica procedura faceva parte di quelle ordinanze del Sindaco che si rinnovavano annualmente. Inoltre, ogni proprietario dei cavalli, deve obbligatoriamente presentare il barbero alla Tratta se ammesso, (a parte i casi di infortunio o malessere). In caso contrario si incappa nell’esclusione per il Palio seguente. In caso di ripetuta assenza nell’arco di tre carriere, l’esclusione aumenta a ben tre anni. Modifica molto corretta che tende ad eliminare gli accordi tra proprietari e Capitani per la presenza o meno di un cavallo in Piazza.
Abolito l’articolo 40 che riguardava le “requisizioni” dei cavalli occorrenti per la Tratta nel caso siano inferiore a dieci. Articolo inutile in quanto già l’articolo 37 prevede che eventualmente verrà costituita una commissione che deve “procurare ed assicurare per la Tratta, un congruo numero di cavalli”.
L’articolo 50, che fu oggetto di accese discussione nel 2017 (Tornasol) è rimasto invariato nella sostanza, pertanto si presuppone che la procedura attuata all’epoca sia stata ritenuta corretta.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l’art. 63. E qui occorre fare una premessa. Molto spesso al momento dell’irrorazione delle sanzioni, sull’onda delle polemiche, da più parti si era richiesto di redigere apposite “griglie”, utili per una più precisa determinazione delle punizioni. Niente di più sbagliato. Se c’è qualcosa che ci ha insegnato lo “spirito del Palio”, risiede nella sua ineluttabile imprevedibilità delle vicende che possono accadere, dai giorni delle Prove e a quello del Palio. Impossibile prevedere tutte le casistiche che possono presentarsi nel Palio, perchè è proprio questo elemento che lo rende unico ed affascinante allo stesso tempo. Dal momento in cui cavalli e fantini prendono il nerbo dai Vigili Urbani, gli unici insindacabili arbitri sono il Mossiere ed il Sindaco.
Il regolamento, nella parte delle sanzioni deve avere una elasticità necessaria per affrontare ogni tipo di situazione nuova. In questo senso è stata presa la decisione giusta anche nel non modificare l’articolo 101 sulla responsabilità oggettiva.
Nell’articolo in questione si è voluto precisare che per ogni Palio (proprio perchè ogni Palio fa storia a sè): “l’autorità Comunale alla presenza del Mossiere e dei Capitani impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei Fantini in occasione della mossa, sia per le prove che per il Palio e tali indicazioni possono essere reiterate, ove si renda necessario, alla rassegna di cui all’art. 58 e dovranno far parte della relazione dei Deputati della Festa di cui all’art. 92.” Ciò significa che i Fantini (e quindi le Contrade) sono informati preventivamente su quale sarà la “politica comportamentale” da seguire nelle fasi della Mossa per le prove e per il Palio, pertanto sanno bene quali saranno le conseguenze, in quanto tali indicazioni faranno parte della relazione finale e dunque l’A.D. avrà mano libera nel sanzionare coloro che si discostano da tali indicazioni. E’ senza dubbio un modo anche di rafforzare il potere del Mossiere, rendendo consapevoli i Fantini delle loro azioni. Questa norma è simile a quella che si rinnova di anno in anno dal 1992 sull’interpretazione della mossa.
Senza entrare nei minimi particolari di questa importante revisione del regolamento, è necessario mettere in evidenza l’introduzione della diffida per i Fantini che, in pratica, uniforma i gradi di sanzione riservati alle Contrade (diffida/ammonizione/squalifica e censura/deplorazione/squalifica). Tale novità, in realtà alleggerisce la posizione delle Contrade nelle questioni della responsabilità oggettiva, soprattutto per quanto riguarda i cambi di posto al canape. Nella diffida difatti rientrano tutti quei casi in cui il Fantino pare agire indipendentemente rispetto agli ordini dei Dirigenti. Di certo l’applicazione di questa norma causerà polemiche proprio in virtù di questa discriminante: non sarà facile stabilire con esattezza il confine tra ordine della Contrada e decisione autonoma.
Un’altra innovazione che offre una maggiore garanzia di tutela per le Contrade che si vedono chiamate in causa dall’Assessore Delegato, è quella che riguarda l’articolo 98. In pratica si introduce qualcosa di simile all’ “avviso di garanzia”. L’Assessore Delegato (sempre e solo sulla base della relazione finale dei Deputati della Festa) non emetterà subito delle sanzioni ma solo gli addebiti derivanti da comportamenti che si ritiene abbiano violato il Regolamento. Successivamente l’A.D. deciderà se stralciare la posizione o di andare avanti con le sanzioni. Resta invariato il meccanismo delle memorie difensive da presentare alla Giunta che delibererà definitivamente le sanzioni. Tutte le memorie difensive delle Contrade e gli atti allegati nella Relazione dei Deputati non dovranno però essere anonime. Quelle delle Contrade non potranno che avere natura difensiva e non di accusa verso altre Consorelle.
E’ importante notare una particolare precisazione sulla documentazione relativa agli atti da allegare per la Relazione dei Deputati della Festa: “

“Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa
documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

Nel ribadire l’inefficacia di documenti anonimi, si chiarisce quello che per qualcuno non appariva molto chiaro, e che nel recente passato ha fatto sì che non venissero sanzionati gravi comportamenti noti a tutti, vale a dire l’utilizzo di foto, filmati e altri documenti reperibili anche sui giornali. A qualcuno difatti sembrava più comodo dire “Io non ho visto niente”. (vedi https://www.lacorazzadelrospo.com/2017/12/08/art-92-e-cosi-difficile-interpretarlo/ )

In definitiva possiamo affermare che il lavoro della Commissione per la revisione del Regolamento ha lavorato con giudizio ed equilibrio migliorando alcune norme che in venti anni di Palio meritavano una maggiore chiarezza ed allo stesso tempo mantenendo l’assetto generale del Regolamento, in special modo l’articolo 101.
Giovanni Gigli







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